Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende introdurre permanentemente nel nostro ordinamento tributario le agevolazioni fiscali per il recupero dei fabbricati residenziali previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 1998 e 1999 e successivamente prorogate di anno in anno con numerose modificazioni.
      La ristrutturazione, il recupero e la sicurezza statica del patrimonio edilizio rappresentano un obiettivo fondamentale, che merita di essere perseguito e promosso dallo Stato con una politica mirata e incisiva, da cui possono derivare effetti positivi in più direzioni.
      E proprio questa consapevolezza ha condotto il legislatore negli anni scorsi a prevedere misure di agevolazione e di incentivazione fiscale delle ristrutturazioni edilizie.
      In particolare, merita ricordare che, con la citata legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 1, comma 1), è stata introdotta un'agevolazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): specificamente la possibilità di detrarre dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota - e sino ad un importo massimo di 150 milioni delle vecchie lire - delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi, di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (precisamente, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia), sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, e, cioè, il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni,

 

Pag. 2

i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, i cortili, i portici, gli anditi e, in genere, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del citato articolo 31 della legge n. 457 del 1978, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
      Si tratta di una tipologia di interventi sulle singole unità immobiliari residenziali di ogni categoria catastale, anche rurali, particolarmente estesa e significativa che ricomprende anche le spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie, gli interventi relativi alla costruzione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, specialmente sulle parti strutturali degli edifici, alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree classificate a pericolosità e a rischio da medio a molto elevato nei piani di assetto idrogeologico delle autorità di bacino.
      Questa detrazione è stata fissata inizialmente per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 41 per cento; in seguito, per gli anni 2000 e 2001, è stata ridotta al 36 per cento (articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno apportato successive modifiche al citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997).
      Inoltre, con l'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il legislatore ha previsto la riduzione al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati dal citato articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
      Con la legge finanziaria per l'anno 2002, legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 9, si è, poi, riconfermata la quota di detrazione del 36 per cento (comma 1) e, altresì, si è stabilito (comma 2) di estendere il beneficio fiscale anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (di cui al citato articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457), riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.
      Nella legge finanziaria per l'anno 2003, legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 2, commi 5 e 6, la detrazione fiscale del 36 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, è stata prorogata soltanto fino al 30 settembre 2003, per di più per un ammontare complessivo più ridotto, non superiore a 48.000 euro (circa 93 milioni di vecchie lire, rispetto al precedente tetto massimo di 150 milioni di lire); è stata ancora riconfermata la riduzione per l'IVA fino al 30 settembre 2003; è stato, poi, eliminato il beneficio fiscale per gli interventi su interi fabbricati da parte di imprese o di cooperative edilizie.
      Negli anni successivi della XIV legislatura, sia pure fra ricorrenti incertezze, la detrazione in discorso è stata conservata, e, con la legge finanziaria per l'anno 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), essa è stata elevata ai fini dell'IRPEF dal 36 per cento al 41 per cento per compensare l'eliminazione della riduzione dell'IVA, riportata all'aliquota del 20 per cento.
      Infine, nella legge finanziaria per il 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'articolo 1, comma 387, sono state prorogate le agevolazioni, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
 

Pag. 3


      L'esperienza maturata in questi anni, a decorrere dal 1998, ha dimostrato la grande utilità di queste agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia e delle costruzioni.
      Il beneficio ai fini dell'IRPEF per i cittadini che eseguono opere di ristrutturazione, complessivamente intesa, della propria abitazione ha prodotto un duplice ordine di ricadute positive. In primo luogo ha limitato il «consumo» di territorio non edificato, dando un forte contributo alla riqualificazione, alla modernizzazione e al consolidamento del nostro patrimonio edilizio, che in tante realtà del Paese versa in condizioni di innegabile e, sovente, pericoloso degrado e, comunque, di cura scarsa e inadeguata.
      In secondo luogo ha impresso un'importante spinta al rilancio e alla ripresa del mercato dell'edilizia, con importanti vantaggi per tanti altri settori produttivi collegati e con l'incremento dei livelli occupazionali.
      Nella nostra società sempre più anziana è, poi, fondamentale continuare a garantire le agevolazioni, con le medesime condizioni e con i medesimi limiti, per l'eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna ed esterna per le persone disabili e per le persone con difficoltà di deambulazione.
      La presente proposta di legge intende apportare alcune significative modifiche al fine di consentire al provvedimento un maggior effetto propulsivo per il recupero del patrimonio edilizio delle nostre città, sia con riferimento alla tipologia degli interventi ammessi al beneficio, sia con riferimento ai soggetti e ai limiti di applicazione dei benefìci.
      Per quanto attiene alla tipologia degli interventi è prevista l'estensione dei benefìci anche:

          a) agli interventi di demolizione e di ricostruzione fedele;

          b) agli interventi di ampliamento della volumetria nei limiti del 20 per cento e funzionali alle unità immobiliari esistenti;

          c) agli interventi di recupero con cambio di destinazione d'uso (da non residenziale a residenziale);

          d) agli acquisti di fabbricati residenziali realizzati nell'ambito di iniziative ricomprese in programmi integrati o in programmi similari, comunque denominati, ai sensi della legislazione regionale vigente;

          e) agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, non solo per i soggetti disabili, ma anche per gli anziani ultrassessantacinquenni con difficoltà di deambulazione (articoli 1 e 7).

      Per quanto attiene ai soggetti e ai limiti di applicazione dei benefìci è previsto innanzitutto l'innalzamento a 80.000 euro del limite massimo cui commisurare la detrazione e il ripristino della detraibilità in misura pari al 41 per cento delle spese sostenute. In pratica il limite massimo cui commisurare la detrazione risulta pari al 41 per cento di 80.000 euro, cioè a 28.800 euro, da ripartire in cinque o dieci anni in sede di dichiarazione di redditi (articoli 1 e 2).
      Per l'acquisto dei parcheggi pertinenziali viene precisato che la detrazione risulta pari al 41 per cento del prezzo di acquisto e non delle spese di realizzazione sostenute dall'impresa (articolo 1).
      Per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese è previsto che il beneficio deve essere applicato all'atto dell'acquisto del fabbricato, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori. Inoltre, è stabilita l'estensione dei benefìci fiscali anche per gli acquisti dei fabbricati realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (articolo 7).
      L'articolo 8, infine, introduce specifiche agevolazioni per i trasferimenti di immobili diretti all'attuazione dei programmi e degli strumenti urbanistici, volte a neutralizzare, sotto il profilo fiscale, gli scambi di aree e di fabbricati finalizzati all'attuazione dei piani.

 

Pag. 4